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Articolo aggiuntivo n. 8.0.6 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Respinto

testo emendamento del 15/11/17

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RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave)

        1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori delle cave, al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999,".

        2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

        3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

            b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

        4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

        5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

            b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

        6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

        7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».