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Articolo aggiuntivo n. 8.0.13 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 15/11/17

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RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 346)

        1. Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere ivi descritte sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi comprese le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o comunitarie».