presentato il 15/11/2017 in V Bilancio del Senato da Pietro LIUZZI (NcI) e altri e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 15/11/17
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo del settore librario mediante incentivi in favore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti)
1. Al fine di promuovere la crescita del settore librario, solo destinatari degli incentivi le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività economica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
2. Sono altresì destinatari degli incentivi i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio di libri, svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.
3. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui al comma 1, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per tre mesi successivi.
4. I soggetti che intendano avvalersi degli incentivi di cui al comma 1, che al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei mesi successivi alla sua apertura, ne mutano l'oggetto esclusiva o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.
5. Gli incentivi di cui al comma 1, sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.
6. Ai soggetti che esercitano attività di commercio on line di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.
7. Gli incentivi di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004, 302.