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Articolo aggiuntivo n. 11.0.6 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 15/11/17

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INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:

        "8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, l'imprese quelle dovute causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge";

            b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

        "Nel caso di accredito su santo bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge"».