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Articolo aggiuntivo n. 11.0.10 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 15/11/17

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INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma dell'articolo 546 c.p.c., dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto";

            b) all'articolo 548 c.p.c. sostituire il secondo comma con il seguente:

        "Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore procedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».