Articolo aggiuntivo n. 13.0.7 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 13.
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testo emendamento del 15/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

        1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo, sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

            a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

            b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).

        2. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino Alto Adige/Sudtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni da detta efficacia;

        3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE».