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Articolo aggiuntivo n. 14.0.1 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 15/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99)

        1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.P.A. e di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni».

        Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

            a) quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».