Articolo aggiuntivo n. 15.0.13 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 15/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per la regolamentazione
della circolazione nei centri-abitati)

        1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasponi da emanarsi, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli"».