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Proposta di modifica n. 16.10 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 16.
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testo emendamento del 15/11/17

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Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» inserire le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entra i .successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei medesimi beni all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, fatti salvi i diritti dei terzi. Detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia».