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Articolo aggiuntivo n. 53.0.2 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 53.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Assunzioni dirigenti scolastici)

        1. Nelle more dell'indizione del concorso a posti di dirigente scolastico, tenendo conto della situazione straordinaria dai caratteri emergenziali per l'elevatissimo numero di scuole affidate in reggenza, situazione destinata ad aggravarsi nel prossimo anno per effetto dei prevedibili ulteriori pensionamenti, nonché al fine della chiusura dei contenziosi che ha accompagnato l'iter dei concorsi per dirigente scolastico di cui al D.D.G. del 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, considerata la grave carenza in organico, può assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla regolarizzazione di personale idoneo e precedentemente formato dall'amministrazione per avere partecipato a percorsi formativi riservati finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici e, quindi, alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, volto a definire l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 1.

        3. Le disposizioni del provvedimento ministeriale di cui al comma 1 riguardano nell'ordine seguente:

            a) i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n.202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento;

            b) i soggetti che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, indetto dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1 comma 87 e seguenti per una durata pari ad almeno 65 ore, che hanno sostenuto la relativa prova scritta finale e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura ad essi riferita.

        4. I soggetti destinatari di cui al comma 3 lettera a) producono una relazione scritta sull'esperienza svolta nel corso del servizio con rilascio di attestato da parte del Dirigente Scolastico nominato quale Tutor dal Direttore dell'USR; i soggetti destinatari lettera b) sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata con esito positivo.

        5. Ai soggetti di cui al comma 3 lettera a) e lettera b) sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

        6. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».