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Articolo aggiuntivo n. 53.0.23 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 53.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Abrogazione contributo scolastico)

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 a tutte le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado non è consentito imporre tasse o richiedere contributi volontari alle famiglie degli alunni di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse alla frequenza scolastica, come fotocopie, materiale didattico o altro, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime.

        2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 480 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

        3. A decorrere dal 1º gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».