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Articolo aggiuntivo n. 53.0.24 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 53.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Stabilizzazione sezioni primavera e assunzione personale)

        1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo processo di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».