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Articolo aggiuntivo n. 53.0.25 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 53.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Potenziamento della scuola dell'infanzia)

        1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019", e dopo le parole: "primaria e secondaria", sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia".

        2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

        3. A decorrere dal 1º gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».