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Articolo aggiuntivo n. 54.0.7 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 54.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

        1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

        2. All'articolo 1, comma 1-bis, primo periodo, della legge 18 dicembre 1997, n. 400, dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" sono aggiunte le seguenti: "e paritarie"».