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Articolo aggiuntivo n. 54.0.36 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 54.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alta formazione artistica e musicale AFAM)

        1. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2018-2019 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrante nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

        2. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019, al fine di garantire una stabile offerta didattica, è fatto divieto nei singoli Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM), nelle Accademie di Belle Arti e nelle Istituzioni AFAM, di ricorrere all'uso di contratti atipici.

        3. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti è autorizzata una spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».