Articolo aggiuntivo n. 54.0.44 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 54.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di scuole paritarie, school bonus

e supplenze brevi)

        1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro.

        2. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018.

        3. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

        4. All'articolo 1, comma 1-bis, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti parole: "e paritarie".

        5. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio".

        6. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

        7. Il credito di imposta perle erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è esteso nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2018 ed é pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

        8. A decorrere dal 1º gennaio 2018, anche in considerazione dell'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il divieto di conferimento delle supplenze brevi di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la sostituzione del personale docente della scuola dell'infanzia».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2018: – 39.700.000;

            2019: – 39.700.000;

            2020: – 39.700.000.

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «112,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 192,3 milioni di euro annui»;

            b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2018: –   50.000.000;

            2019: – 100.000.000;

            2020: – 100.000.000.