Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 54.0.64 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 54.

testo emendamento del 17/11/17

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tassa rifiuti scuole paritarie)

        1. A decorrere dal 2018, i Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

        Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

        a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

        b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019.».