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Sub Emendamento n. 0.15.91.113 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 20/11/13

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In tutti i casi in cui funzioni di organizzazione di servizi a rete di rilevanza economica, di competenza comunale o provinciale, siano attribuite, per legge statale o regionale, o in forza di atto amministrativo, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, e le leggi regionali prevedono l'attribuzione delle funzioni alle regioni, alle province o a i comuni, con tempi, modalità e forme di coordinamento da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà;
   b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
   c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali;
   d) nel caso in cui l'attribuzione di funzioni ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale sia avvenuta in forza di atto amministrativo, l'ente locale che ha attribuito le funzioni revoca tale atto amministrativo entro il termine di cui al comma 5, e riassegna tali funzioni in conformità al riordino previsto dalla legge regionale e dall'accordo di cui al comma 5.