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Sub Emendamento n. 0.15.91.114 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 20/11/13

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, nonché di tutti gli altri organismi pubblici comunque denominati, e l'attribuzione delle relative funzioni alle province ovvero alle città metropolitane che ad esse subentrano, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.