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Proposta di modifica n. 56.18 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 56.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademía Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servízio previsti dal D. Lgs. 75/2017 per la stabilizzazione del personale precario delle PP.AA. è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle Graduatorie Nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

        1-ter. Nelle suddette nuove Graduatorie Nazionali ad Esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti « IN CODA agli aventi diritto ai sensi delle Graduatorie Nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 – i Docenti in possesso di tre Anni Accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di promulgazione della seguente legge, graduati con le stesse modalità dei Docenti inseriti in Graduatoria Nazionale ex Legge 128 e selezionati con i medesimi titoli di accesso.».