Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 0.15.91.116 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 20/11/13

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) gli affidamenti ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e abrogato dall'articolo 1 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, cessano improrogabilmente al 30 giugno 2014. Entro il predetto termine, le regioni provvedono ad affidare alle province o alle città metropolitane le funzioni di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La normativa regionale di trasferimento delle funzioni, ovvero quella nazionale sostitutiva, dovrà conformarsi ai principi generali dell'ordinamento comunitario sulla materia, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 113/2011.