Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 57.11 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.

testo emendamento del 17/11/17

sharingList();

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. A decorrere dall'anno 2018 a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli non beneficiari di borsa di studio o di borsa dei servizi previste dalla presente legge, sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica, come libri o testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai luoghi di cultura come siti museali o archeologici; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e l'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'Ateneo.

        2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 960 milioni di euro a decorrere dal 2018 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

        2-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"».