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Proposta di modifica n. 57.14 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore a 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico. 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2017: – 10.000.000;

        2018: – 10.000.000;

        2019: – 10.000.000.