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Proposta di modifica n. 57.30 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. A compensazione dei minori introiti Iva per le Regioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 2-bis del decreto legge 24 aprile n. 50, convertito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, è istituito presso il Ministero dell'Università e della ricerca un Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di garantire l'erogazione dei medesimi livelli dei servizio relativi al diritto allo studio. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono ripartiti gli stanziamenti tra gli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.

        5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».