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Articolo aggiuntivo n. 57.0.6 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Norme in favore delle università)

        1. I beni attribuiti o riconosciuti in uso gratuito e perpetuo alle università e alle istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), da convenzioni sottoscritte e altri atti di assegnazione, conservano tale regime giuridico e restano destinati alle finalità della ricerca scientifica e della didattica universitarie indipendentemente dall'abrogazione, nell'ambito dei processi di semplificazione normativa, delle leggi che hanno autorizzato o approvato le relative convenzioni ed atti».