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Articolo aggiuntivo n. 57.0.34 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

  1.      A decorrere dall'anno 2018, le Università sono autorizzate a bandire selezioni concorsuali per il transito (passaggio) nella categoria docente di personale equiparato di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti di cui di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341. I vincitori di tali concorsi riservati verranno inquadrati in ruolo ad esaurimento con anzianità giuridica ed economica del ricercatore a tempo indeterminato.

        In conseguenza di tale stato giuridico si applicano per tale personale le disposizioni di cui all'ex articolo 24 legge 240 del 2010».