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Articolo aggiuntivo n. 57.0.35 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

        1. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per anno 2018 e di 2 milioni di euro annui per il periodo 2019-2022 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui per il periodo 2021-2024 all'Università degli studi di Napoli "Federico II".

        2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto per:

            a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;

            b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;

            c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;

            d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;

            e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei».

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «248 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «326 milioni».