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Articolo aggiuntivo n. 57.0.39 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire  il seguente:

«Art. 57-bis.

(Riconoscimento del titolo di dottore di ricerca)

        1. Coloro i quali sono in possesso del titolo di dottore di ricerca e hanno insegnato presso le università per almeno quattro anni, anche come docenti a contratto, sono abilitati all'insegnamento. L'abilitazione conseguita consente ai dottori di ricerca l'accesso diretto alle graduatorie d'istituto di II Fascia e permette l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per le classi di concorso attinenti al settore scientifico disciplinare del dottorato conseguito».