Articolo aggiuntivo n. 57.0.39
al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.
presentato il 17/11/2017 in V Bilancio del Senato da Giovanni MAURO (Misto) e altri
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
testo emendamento del 17/11/17
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 57-bis.
(Riconoscimento del titolo di dottore di ricerca)
1. Coloro i quali sono in possesso del titolo di dottore di ricerca e hanno insegnato presso le università per almeno quattro anni, anche come docenti a contratto, sono abilitati all'insegnamento. L'abilitazione conseguita consente ai dottori di ricerca l'accesso diretto alle graduatorie d'istituto di II Fascia e permette l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per le classi di concorso attinenti al settore scientifico disciplinare del dottorato conseguito».