Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 57.0.42 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 17/11/17

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

        1. A partire dall'anno accademico 2018-2019, gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di Philosophiae doctor svolto con attività frontali nello Stato in cui è ubicata l'università estera, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 300 una tantum. Per tali studenti la valutazione "ex ante" dell'equipollenza del titolo non è dovuta. Il datore di lavoro, ai fini del rilascio della valutazione "ex ante", deve acquisire il certificato di immatricolazione al corso di studio, il certificata di valore dell'ambasciata di Italia presso lo Stato in cui si svolge il dottorato di ricerca e la ricevuta di versamento di euro 300, effettuato secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e dell'articolo 230 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni.

        2. A partire dall'anno 2017 gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di Philosophiae doctor svolto con attività in forma blended o a distanza, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 2000 per ogni anno di corso, effettuato secondo le modalità richiamate al precedente comma 1. Per tali studenti la valutazione "ex ante" dell'equipollenza del titolo è effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di svolgimento dei dottorati di ricerca di cui al presente comma, stante il limite massimo di 50 iscritti presso lo stesso ateneo estero».