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Articolo aggiuntivo n. 57.0.45 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 16 della legge 14 gennaio 1999, n. 4)

        1. L'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si interpreta nel senso che i diplomi universitari di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico rilasciati da Facoltà universitarie diverse da quelle di Medicina e Chirurgia al termine di corsi attivati o istituiti dalle università anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, rientrano in quanto disposto dell'articolo 1 comma 16 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ancorché rilasciati successivamente all'entrata in vigore della medesima, e sono validi a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'efficacia abilitante all'esercizio della professione ove prevista dall'ordinamento del corso di diploma».