presentato il 17/11/2017 in V Bilancio del Senato da Camilla FABBRI (PD)
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
testo emendamento del 17/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 57-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 16 della legge 14 gennaio 1999, n. 4)
1. L'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si interpreta nel senso che i diplomi universitari di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico rilasciati da Facoltà universitarie diverse da quelle di Medicina e Chirurgia al termine di corsi attivati o istituiti dalle università anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, rientrano in quanto disposto dell'articolo 1 comma 16 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ancorché rilasciati successivamente all'entrata in vigore della medesima, e sono validi a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'efficacia abilitante all'esercizio della professione ove prevista dall'ordinamento del corso di diploma».