Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 57.0.56 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 17/11/17

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modelli di valutazione innovativi)

        1. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Con convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Provincia autonoma di Bolzano sono dermiti i criteri generali e le modalità per consentire alle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, di sviluppare ed adottare in via sperimentale e fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, un'impostazione didattica che può comprendere una propria modalità di valutazione delle competenze degli alunni, ivi compresa la possibilità di sostituire la valutazione in cifre, di decidere l'ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe successiva esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli o di prevedere la formazione di classi o gruppi che differiscono dall'anno di corso e che possono essere composte da alunni di età diversa. In ogni caso, l'istituzione scolastica interessata alla sperimentazione deve garantire il trasferimento dell'alunno ad altra istituzione scolastica e osservare le disposizioni per l'esame conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione".».