presentato il 17/11/2017 in V Bilancio del Senato da Karl ZELLER (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
testo emendamento del 17/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 57-bis.
(Modelli di valutazione innovativi)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Con convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Provincia autonoma di Bolzano sono dermiti i criteri generali e le modalità per consentire alle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, di sviluppare ed adottare in via sperimentale e fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, un'impostazione didattica che può comprendere una propria modalità di valutazione delle competenze degli alunni, ivi compresa la possibilità di sostituire la valutazione in cifre, di decidere l'ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe successiva esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli o di prevedere la formazione di classi o gruppi che differiscono dall'anno di corso e che possono essere composte da alunni di età diversa. In ogni caso, l'istituzione scolastica interessata alla sperimentazione deve garantire il trasferimento dell'alunno ad altra istituzione scolastica e osservare le disposizioni per l'esame conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione".».