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Proposta di modifica n. 3.68 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 17/11/17

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Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il numero inserire il seguente:

        «1-bis) al comma 1-quinquies, sopprimere il quarto periodo.»;

            b) dopo il numero 2), inserire il seguente:

        «2-bis) al comma 1-septies, sopprimere l'ultimo periodo.»;

            c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Le modalità di attuazione dei numeri 1-bis) e 2-bis) della lettera b) del comma 1, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

            b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.

        2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: '' sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare'' sono sostituite con le seguenti: ''sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare''.

        3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.'';

            b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: ''nella misura del 96 per cento del loro ammontare'' sono sostituite con le seguenti: ''nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.'';

            c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'82 per cento''.

        4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

        5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».