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Articolo aggiuntivo n. 22.0.24 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riscatto del periodo di studio)

        1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

        ''5-ter. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019, ai soggetti che presentano istanza per il riscatto del periodo di studio universitario di cui al comma 2 è riconosciuta una riduzione dell'importo dell'onere di riscatto di cui al comma 3 pari a 5.000 euro. Il beneficio è erogabile nel limite massimo di spesa annuo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma''».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.