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Proposta di modifica n. 66.8 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 66.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, Non si procede al rimborso di quanto già versato.

        2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

        2-quater. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        2-quinquies. Per le imprese di cui al precedente comma termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

        2-sexies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-quater e 2-quinquies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        2-septies. Il rimborso di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2-octies. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

        Conseguentemente, per l'attuazione delle disposizioni 2-bis e 2-ter, all'articolo 92 sostituire la cifra «250 milioni» con la seguente: «249 milioni».