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Articolo aggiuntivo n. 80.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 80.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

        1. Al fine di promuovere lo smaltimento del contenzioso civile e penale di primo grado, l'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 è sostituito dal seguente:

''Art. 4.

        1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 170 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno e per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente.

        1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta sempre un'ulteriore indennità di euro 170 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.

        2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 170 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

            a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

            b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge;

            b-bis) ogni altra attività strumentale all'udienza.

        ''2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta sempre un'ulteriore indennità di euro 250 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

        2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica.

        2-quater. In ogni caso, deve essere garantita a ciascun Vice procuratore onorario e a ciascun giudice onorario di tribunale l'assegnazione di un numero di udienze al mese non inferiore a 4 (quattro).

        2-quinquies. Le disposizioni del presente articolo si applicano al primo quadriennio di cui ai decreti 92/2016 e 116/2017.

        2-sexies. Relativamente alla disciplina di cui all'articolo 30 del decreto 116/2017, gli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai Magistrati onorari in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge''.

        3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 deve essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

        4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

        5. Sono abrogali gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12''.

        2. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi del precedente comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate sia dai GOT nell'ambito delle loro competenze penali sia con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione al giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace e dai GOT nell'ambito delle loro competenze civili.

        3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma ''Giustizia civile e penale'' della missione ''Giustizia'' dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».