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Articolo aggiuntivo n. 101.0.3 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 101.

testo emendamento del 17/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Mochfiche alla legge n. 394 del 1991)

        1, Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. È istituito, d'intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. L'intesa è stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.'';

        b) all'articolo 36, comma 1:

            1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: ''g) Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli'';

            2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: ''o) Capo Spartivento''.

        2. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1, lettera b) sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, 11 loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600,000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991».