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Articolo aggiuntivo n. 10.0.2 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)

        1. Al fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto n. 216 del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

        2. A decorrere dal l1º giugno 2018 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente.

        3. Agli oneri del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

        4. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

        5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

        6. Le maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».