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Articolo aggiuntivo n. 10.0.5 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 501, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

        "20-bis. È consentito l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo anche attraverso le piattaforme digitali dell'economia della condivisione. Per le spese sostenute per il pagamento delle prestazioni occasionali di cui ai precedenti commi ottenute nell'ambito delle predette piattaforme, all'utilizzatore è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, fino ad un massimo di 2.500 euro. L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è riconosciuta, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede all'monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INSP non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma.

        20-ter. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni nelle prestazioni di lavoro occasionale di cui al precedente comma, il Ministro nel lavoro e delle politiche sociali, sentita il Ministro dello sviluppo economico, adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto un atto di indirizzo per la formazione di uno schema di convenzione tra l'INPS e i gestori delle predette piattaforme digitali"».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.