Articolo aggiuntivo n. 10.0.9 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

        1 Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno del terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea, A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 40 milioni di euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente alla Tabella B di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

            2018: – 50.000.000;

            2019: – 50.000.000;

            2020: – 40.000.000.