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Articolo aggiuntivo n. 11.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Nuove disposizioni in materia di crediti deteriorati)

        1. Le persone fisiche e giuridiche, debitrici di banche, intermediari fmanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati "soggetti autorizzati all'esercizio del credito", le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.

        2. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma l, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.

        3. I debitori di cui al comma l, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.

        4. I destinatari della richiesta di cui al comma l sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un'ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.

        5. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

        6. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma l e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

        7. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma l, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.

        8. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma l, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato; ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

        9. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui all'articolo l, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.

        10. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma 9 può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.

        11. Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 9.

        12. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 3 sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 2 e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.

        13. Qua1ora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.

        14. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debitore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo».