Proposta di modifica n. 12.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
argomenti:  

testo emendamento del 20/11/17

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Sopprimere l'articolo 12, e, di conseguenza, dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Equo compenso dei professionisti da parte delle Pubbliche amministrazioni)

        1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista un favore della Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

        2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 3.

        3. Al fine della determinazione dei parametri di cui al comma 2 viene istituito all'interno del tavolo di cui all'articolo 17 della legge del 22 maggio n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti.

        4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».