presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Giovanni BAROZZINO (Misto) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
testo emendamento del 20/11/17
Sopprimere l'articolo 12, e, di conseguenza, dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
«Art. 98-bis.
(Equo compenso dei professionisti da parte delle Pubbliche amministrazioni)
1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista un favore della Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.
2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 3.
3. Al fine della determinazione dei parametri di cui al comma 2 viene istituito all'interno del tavolo di cui all'articolo 17 della legge del 22 maggio n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti.
4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».