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Articolo aggiuntivo n. 12.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)

        1. Al fine di rafforzare le misure a favore della finanza per la crescita, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5-novies, dopo le parole "investono prevalentemente in piccole e medie imprese" sono aggiunte le parole "e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129".

b) all'articolo 50-quinquies, al comma 2, sono eliminate le parole: "rappresentativi di capitale";

c) all'articolo 100-ter,dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.".

        2. Nell'ambito delle misure dirette alla finanza per la crescita e nel contesto del generale adempimento dei relativi compiti finalizzati alla più ampia tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rafforzare la vigilanza a tutela dei consumatori, la dotazionedella pianta organica dellaconsob è incrementata fino a 40 unità.

3. I soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, purché in possesso deimedesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. A tal fine all'art. 2 comma 30 lettera e) ultimo periodo del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 219 dopo le parole "28 dicembre 2005 n. 262" aggiungere le parole: "L'attività dell'organismo, anche nei rapporti con i terzi è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato non rientrando tra i soggetti ai quali si applicano le disposizioni sul pubblico impiego. "».