presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Franco PANIZZA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/11/17
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 57, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le particontraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile e il debitore e il creditore per i quali è stato pronunciato il decreto ingiuntivo di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge.