Proposta di modifica n. 13.2 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 13.
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testo emendamento del 20/11/17

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Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) all'articolo 57, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le particontraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile e il debitore e il creditore per i quali è stato pronunciato il decreto ingiuntivo di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile"».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge.