Proposta di modifica n. 13.5 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
argomenti:    

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

        "1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali."».