Proposta di modifica n. 13.7 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
argomenti:    

testo emendamento del 20/11/17

sharingList();

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».