presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Karl ZELLER (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/11/17
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. Il trattamento. tributario di cui al comma 1 si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e conseguenziali, stipulati dai Comuni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in base alle normative urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018.