Proposta di modifica n. 13.10 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 13.
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testo emendamento del 20/11/17

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Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        "1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

        1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».

        Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018.