presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Karl ZELLER (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/11/17
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2018, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 13 dicembre 2014.
1-ter. Ai fini dell'imposta di registro, a decorrere dall'anno 2018, agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 1º gennaio 2014, si applica, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'aliquota ridotta, purché gli immobili non abbiano i requisiti di case di abitazione di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio"».
Conseguentemente, al relativo onere, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.