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Articolo aggiuntivo n. 13.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2018, l'importo di reddito complessivo indicato all'articolo 13, comma 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è elevato a 8.000 euro.

        2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 1.060 milioni di euro per l'anno 2019 e 630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020-si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni di parte corrente del bilancio dello stato, ad esclusione delle spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fatta eccezione per le spese relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro" e "Tutela della salute, difesa e sicurezza"».