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Articolo aggiuntivo n. 14.0.4 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Credito di imposta per le imprese che utilizzano nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste
e Fondo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti
)

        1. Al fine di favorire il processo di sviluppo e rafforzamento dell'industria di trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, in particolare, di valorizzazione dei rifiuti selezionati costituiti da plastiche miste, a ciascuna impresa che utilizza nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste spetta, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020; un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto della materia prima seconda, fino ad un ammontare complessivo, per ciascuna impresa, non superiore al limite annuo individuato con il decreto di cui al comma 3.

        2. Tra le spese di cui al comma 1 rientrano quelle sostenute per attività di progettazione, ricerca e sviluppo di nuove applicazioni nel campo della selezione e del riciclo delle plastiche miste e dell'utilizzo delle materie prime seconde ottenute nonché nel campo delle nuove applicazione per gli scarti di selezione in alternativa all'avvio a recupero energetico.

        3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui al comma 1, ivi compreso l'ammontare massimo annuo della spesa sostenuta da ciascuna impresa ammissibile all'agevolazione, da definire nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

        4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3 si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

        5. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente il Fondo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti, con una dotazione annua di 190 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato a misure di prevenzione della produzione di rifiuti e al recupero delle plastiche miste da raccolta differenziata, con particolare riferimento alla progettazione eco-compatibile, allo sviluppo delle tecnologie per l'utilizzo delle bioplastiche e alla riduzione dell'uso di materiali non riciclabili. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui al comma 1. Le risorse annue che, a seguito del monitoraggio, non risultano utilizzate in ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 sono destinate a finanziare il fondo di cui al presente comma.

        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 190 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede con le risorse derivanti dall'articolo 14-ter.

Art. 14-ter.

(Soppressione di agevolazioni fiscali)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 633, alla Tabella A, parte III, i numeri 110) e 113) sono soppressi».